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Canone di abbonamento alla televisione: più tempo per inviare la dichiarazione di esonero

telecomunicazioni

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2016, sono state apportate delle modifiche alla disciplina in materia di dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Si ricorda che, in base alle nuove regole, la dichiarazione sostitutiva da presentare all’Agenzia delle Entrate permette di superare la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo nel caso in cui il contribuente sia intestatario di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo nel quale ha la residenza anagrafica.

Le modalità ed i termini di presentazione di tale dichiarazione erano stati definiti con Provvedimento del 24 marzo 2016.

Con il nuovo Provvedimento, è stabilito che la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo presentata dal 1° gennaio al 16 maggio 2016 (prima il termine era fissato al 30 aprile 2016 per le dichiarazioni inviate tramite posta e al 10 maggio 2016 per le dichiarazioni inviate per via telematica) varrà per il canone dovuto per l’intero anno 2016. La dichiarazione presentata, invece, dal 17 maggio al 30 giugno 2016 avrà effetto in riferimento al canone dovuto per il secondo semestre del 2016. Infine, la dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 avrà effetto per il canone dovuto per l’anno 2017.

Anche in caso di nuove utenze attivate nei primi tre mesi del 2016, il termine per presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo è stato prorogato al 16 maggio 2016 affinché la dichiarazione abbia effetto dalla data di attivazione della fornitura dell’energia elettrica. Prima il termine era fissato al 30 aprile 2016 per le dichiarazioni inviate tramite posta ed al 10 maggio 2016 per le dichiarazioni inviate per via elettronica.

Con il nuovo Provvedimento, sono state modificate anche le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva che erano state approvate con il Provvedimento del 24 marzo 2016.

Le modifiche in questione tengono conto della definizione di apparecchio televisivo contenuta in una nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 aprile 2016. Secondo tale definizione, l’apparecchio televisivo è un dispositivo in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Non sono, quindi, apparecchi televisivi i computer, gli smartphone, i tablet e, in generale, i dispositivi privi di sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.