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 REMISSIONE IN BONIS ENTRO IL 30 SETTEMBRE Entro il 30 settembre 2014, i contribuenti che hanno effettuato mere dimenticanze relative a comunicazioni o ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente per fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali e che però sono comunque in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, possono sanare la propria posizione ricorrendo all’istituto della “remissione in bonis”.

Entro il 30 settembre 2014, i contribuenti che hanno effettuato mere dimenticanze relative a comunicazioni o, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente per fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali e che però sono comunque in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, possono sanare la propria posizione ricorrendo all’istituto della “remissione in bonis“.

Il ricorso all’istituto comporta:

¨          l’invio della comunicazione omessa o l’effettuazione dell’adempimento richiesto entro il termine di presentazione dellaprima dichiarazione utile”, ovvero della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento stesso;

¨          il versamento contestuale, con modello F24, di una sanzione pari a € 258 (senza possibilità di compensazione con crediti eventualmente disponibili).

 

REMISSIONE IN BONIS ENTRO IL 30.09.2014

L’ISTITUTO DELLA REMISSIONE IN BONIS

I contribuenti che hanno effettuato mere dimenticanze relative a comunicazioni o, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente per fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali e che però sono comunque in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, possono sanare la propria posizione ricorrendo all’istituto della “remissione in bonis” entro il 30 settembre 2014.

L’istituto, introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 16/2012 (Decreto semplificazioni fiscali 2012), è una particolare forma di sanatoria volta ad evitare che mere dimenticanze precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Per poter regolarizzare la propria posizione, il contribuente che sia comunque in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, deve:

¨   effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione dellaprima dichiarazione utile”, ovvero della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento stesso, cioè, ad esempio, nel caso di un’opzione:

ü  se l’opzione va esercitata nel periodo 1.1 – 30.9, la regolarizzazione va effettuata entro il 30.9 del medesimo anno;

ü  se l’opzione va esercitata nel periodo 1.10 – 31.12, la regolarizzazione scade il 30.9 dell’anno successivo;

¨   versare contestualmente, con modello F24, la sanzione di € 258 (senza possibilità di compensazione con crediti eventualmente disponibili).

La sanzione non può essere oggetto di ravvedimento, rappresentando essa  l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame.

 

CONDIZIONI

La violazione non deve essere stata già constatata ovvero non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Inoltre, come chiarito dalla Circolare n. 38/E/2012, per poter accedere alla “remissione in bonis”, il possesso, da parte del contribuente, dei “requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento” deve sussistere alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione ovvero per l’assolvimento dell’adempimento formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi fiscali opzionali.

 

VIOLAZIONI SANABILI

Agevolazioni o regimi opzionali

da quelli per la determinazione dell’imposta o dei regimi contabili

desumibili dal comportamento concludente del contribuente

Regimi di determinazione dell’imposta o dei regimi contabili per i quali soni previsti adempimenti a pena di decadenza

(e per i quali, quindi, non rileva il comportamento concludente del contribuente)

Sono, ad esempio, sanabili:

¨        l’omessa opzione per il regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali (artt. 115 e 116 del TUIR);

¨        l’omessa opzione per il consolidato fiscale (artt. 117-129 del TUIR);

¨        l’omesso invio del modello EAS per le disposizioni di favore previste per gli enti di tipo associativo (art. 148 del TUIR e art. 4 del D.P.R. n. 633/1972);

¨        l’omessa opzione per l’adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell’Iva di gruppo (art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972);

¨        l’omessa opzione per la determinazione dell’Irap in base al bilancio;

¨        l’omessa opzione per la “tonnage tax” da parte delle imprese marittime.

Omesso invio opzione

tassazione per trasparenza

per il triennio 2013-2015

entro il 31.12.2013:

Invio comunicazione opzione entro il 30.09.2014

+ versamento sanzione di € 258

(codice tributo “8114”)

Omesso invio opzione

consolidato fiscale

per il triennio 2014-2016

entro il 16.06.2014:

Invio comunicazione opzione entro il 30.09.2014

+ versamento sanzione di € 258

(codice tributo “8114”)

Omesso invio modello Eas

da parte degli enti che, essendovi tenuti per il periodo d’imposta 2014,

non l’hanno inviato entro i 60 gg. dalla data di costituzione dell’ente

Invio Modello EAS entro il 30.09.2014

+ versamento sanzione di € 258

(codice tributo “8114”)

Omesso invio modello Iva 26

regime Iva di gruppo

entro il 17.02.2014 per la fruizione del regime per il periodo d’imposta 2014

Invio Modello Iva 26 entro il 30.09.2014

+ versamento sanzione di € 258

(codice tributo “8114”)

Omesso invio  opzione determinazione Irap con metodo da bilancio

per il triennio 2014 – 2016

entro il 03.03.2014

Invio comunicazione opzione entro il 30.09.2014

+ versamento sanzione di € 258

(codice tributo “8114”)

Omesso invio  opzione

Tonnage tax

dal periodo d’imposta 2014

entro il 31.03.2014

Invio comunicazione opzione entro il 30.09.2014

+ versamento sanzione di € 258

(codice tributo “8114”)

VIOLAZIONI

NON SANABILI

Quelle per le quali è prevista solo l’irrogazione delle sanzioni,

ma non la decadenza dal beneficio fiscale

(ad esempio, non è regolarizzabile l’omesso invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione (mod. IRE) prevista per la detrazione delle spese per il risparmio energetico relative a lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta; tale omissione, infatti, non comporta la decadenza dell’agevolazione ma solo l’applicazione della sanzione ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).

 

Quelle connesse con l’opzione/revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili desumibili dal comportamento concludente del contribuente

REMISSIONE IN BONIS

5 PER MILLE

Oltre alla remissione in bonis a carattere generale, prevista dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, il successivo comma 2 prevede anche una forma di remissione in bonis particolare per gli enti che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per partecipare al riparto del 5 per mille dell’Irpef.

Per poter ricorrere alla remissione in bonis, quindi, i suddetti enti che intendono partecipare al riparto del 5 per mille e che non abbiano tempestivamente eseguito gli adempimenti nei termini previsti devono:

¨     possedere i requisiti sostanziali richiesti dalle relative disposizioni;

¨     presentare la domanda di iscrizione entro il 30 settembre;

¨     effettuare, entro la medesima data del 30 settembre, le successive integrazioni documentali;

¨     versare la sanzione in misura pari a 258 euro, mediante modello F24 utilizzando il codice tributo “8115” istituito con la Risoluzione n. 46/E/2012 e anche in questo caso senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.