Aprile 11, 2014

Spesometro: scadenza per trimestrali e annuali

Il 10 aprile scorso i contribuenti mensili hanno provveduto a inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA, mentre quelli trimestrali hanno tempo fino a martedì 22 aprile, ovvero…

Il 10 aprile scorso i contribuenti mensili hanno provveduto a inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA, mentre quelli trimestrali hanno tempo fino a martedì 22 aprile, ovvero il primo giorno lavorativo dopo la scadenza prevista ex lege del 20 aprile. Il discrimine per comprendere quale scadenza debba essere considerata per i diversi contribuenti è la cadenza di liquidazione IVA dell’anno in cui la comunicazione è trasmessa, cioè il 2014, come specificato dalle istruzioni ministeriali al modello.

È possibile ravvedere l’omessa o infedele comunicazione del 10 aprile 2014? – Sono due i profili di violazione da considerare, una volta passata la scadenza del 10 aprile 2014, dunque due i rimedi possibili:

– coloro che avessero provveduto a inviare la comunicazione nei termini (10 aprile 2014), ma con dati incompleti o errati, possono procedere all’invio sostitutivo integrale della precedente comunicazione, senza applicazione di alcuna sanzione, entro un anno dalla scadenza originaria (10 aprile 2015).
È sufficiente compilare la prima parte del modello, barrando la casella “sostitutiva” e i due campi “Numero di protocollo” e “Protocollo documento”, assegnati all’atto dell’acquisizione e desumibili dalla ricevuta telematica (relativa alla comunicazione originaria), oltre a inviare i quadri già compilati, integrati con le opportune rettifiche;
– coloro che, pur avendo una liquidazione IVA mensile nel 2014, non avessero provveduto all’invio nei termini, (10 aprile 2014), non è chiaro se possano comunque far ricorso allo strumento del ravvedimento operoso.

Nonostante si tratti di una comunicazione e non di una dichiarazione in senso stretto, e nonostante il provvedimento del 2 agosto 2013 non si esprima, l’applicabilità dell’istituto appariva pacifica ed era stata confermata dalla C.M. 24/E/2011.
Il documento di prassi citato, al paragrafo 6, infatti, chiarisce che: “L’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che ‘Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.’ Pertanto, ai fini sanzionatori, l’omessa trasmissione della comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro”.

E continua al paragrafo 5, prevedendo il ravvedimento: “Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all’anno d’imposta precedente […] Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione.
È consentito, quindi, inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti, sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione annuale dei dati.
Scaduto il suddetto termine, si rende applicabile, qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’istituto del ravvedimento operoso
”.

Ma c’è da dire che con Provv. del 2.08.2013, paragrafo 9, è stato previsto 1 anno di tempo in luogo del mese successivo per l’invio delle sostitutiva.
E la Circolare n.24/E/2011 faceva preciso riferimento alla possibilità del ravvedimento, ma una volta esperito il termine per la presentazione della sostitutiva (che era fissato a un mese).

Dunque se è chiaro che l’omesso invio o l’invio con dati incompleti o inesatti fa scattare una penalità da euro 258 a euro 2.065 (art. 11, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471), a parere di chi scrive non è così scontato che sia possibile ravvedere l’omissione, dato che è stato esteso a un anno il termine per la presentazione della sostitutiva.

Il principio di Pareto

Il principio di Pareto

“Il Principio di Pareto applicato ai Numeri degli Studi Odontoiatrico - Focus sul Controllo di Gestione” La legge di Pareto, meglio nota come il principio 80/20, trova una sorprendente applicazione nel mondo degli studi odontoiatrici, soprattutto quando parliamo di...

I NUMERI

I NUMERI

“I numeri sono lo specchio del tuo studio ed il riflesso delle tue azioni” I numeri sono razionali e privi di sentimenti, tramite essi siamo in grado di poter prendere decisioni, valutare la convenienza, determinare l’efficienza o meno di qualcosa rispetto a...

5 Pilastri fondamentali per il tuo successo

5 Pilastri fondamentali per il tuo successo

5 suggerimenti per elevare il tuo studio odontoiatrico grazie al controllo di gestione. Scopri i 5 pilastri fondamentali per il tuo successo Nel vorticoso universo degli studi odontoiatrici, il trionfo risiede nella padronanza del tempo, delle risorse finanziarie e...

La gestione del tempo negli studi odontoiatrici

La gestione del tempo negli studi odontoiatrici

Time management negli studi odontoiatrici Scopri come ottimizzare l'uso del tempo nello studio odontoiatrico con la gestione efficace del time management. Il settore odontoiatrico è in continua evoluzione, sia sotto l'aspetto clinico che extra clinico. Abbiamo sempre...

Scopri come bilanciare produzione e fatturazione

Scopri come bilanciare produzione e fatturazione

Bilanciare produzione e fatturazione per una gestione finanziaria efficace nello studio odontoiatrico. Scopri le sfide attuali, adatta le strategie al cambiamento e gestisci i pazienti in modo collaborativo lungo l'intero percorso di cura. Mantieni il controllo del...

Il paziente non compra… Il paziente sceglie!

Il paziente non compra… Il paziente sceglie!

Il paziente non compra… SCEGLIE! O ti differenzi oppure non avrai nuovi pazienti. Però non differenziarti sul prezzo, fallo con il valore, fai in modo di essere la migliore soluzione da offrire ai tuoi pazienti. Essere un bravo clinico è sicuramente indispensabile per...