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Settembre 22, 2014

Decreto Legge “Sblocca Italia”: deducibili le spese per l’acquisto o la costruzione di nuove abitazioni da destinare alla locazione

Il 12 settembre 2014, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, anche denominato Decreto “Sblocca Italia”, contenente misure urgenti per l’apertura dei…
Il 12 settembre 2014, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, anche denominato Decreto “Sblocca Italia”, contenente misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

All’articolo 21 di tale Decreto Legge è previsto che sia riconosciuto per l’acquisto, effettuato tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017, di immobili a destinazione residenziale, di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia, ceduti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato gli interventi di ristrutturazione edilizia, all’acquirente che sia persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 % del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 Euro.

Inoltre, come stabilito al secondo comma dell’articolo 21, la medesima deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica che non esercita attività commerciale per le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di immobili a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

La deduzione in questione spetta a condizione che l’immobile acquistato o costruito sia destinato, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione, per un periodo di almeno otto anni. Il periodo di locazione deve essere continuativo. E’, però, precisato che il diritto alla deduzione non viene meno qualora, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolva prima del decorso del suddetto periodo e ne venga stipulato un altro entro un anno dalla risoluzione del precedente contratto.

L’immobile deve, inoltre, essere a destinazione residenziale e non deve essere classificato o classificabile nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ancora, l’immobile deve aver conseguito prestazioni energetiche certificate in classe A o B.

Tra le ulteriori condizioni per poter beneficiare della deduzione, vi è quella dell’applicazione del canone di locazione secondo le regole dei contratti a canone concordato e la condizione dell’assenza di rapporti di parentela entro il primo grado tra il locatore ed il locatario.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Le ulteriori modalità attuative di tali disposizioni saranno definite con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Inoltre, mettiamo in evidenza tra le misure fiscali adottate con il Decreto Legge n. 133 del 2014, anche quella prevista dall’articolo 19. Tale disposizione prevede che la registrazione dell’atto con il quale le parti concordano esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

All’articolo 17 del Decreto Legge, infine, è previsto che rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili (con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di semplificazione degli adempimenti burocratici da osservare) anche gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

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