Se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali:
– ai fini IVA è possibile emettere una nota di credito solo qualora sia dimostrata l’infruttuosità della
procedura. È quindi necessario attendere la ripartizione dell’attivo e, quindi, la chiusura della
procedura;
– ai fini delle imposte dirette è ammessa la deducibilità dalla data di apertura della procedura
concorsuale.
Si genera quindi una differenza temporale tra:
– il momento in cui la perdita è fiscalmente deducibile;
– e quello nel quale può essere recuperata l’eventuale IVA versata.
Ciò potrebbe comportare alcuni problemi operativi.
Nel caso in cui, infatti, la disciplina prevista ai fini delle imposte dirette, consenta la deducibilità della
perdita su crediti, non è chiaro se la stessa debba essere di importo pari al solo imponibile, o debba
comprendere anche l’IVA.
In linea di massima si ritiene preferibile rilevare una perdita su crediti che comprenda anche l’IVA in
considerazione di due aspetti:
‐ in primo luogo non necessariamente dovrà essere emessa nota di credito, rimanendo questa una
mera facoltà per il contribuente. Procedere quindi anche allo stralcio dell’IVA non deve ritenersi
errato;
‐ in secondo luogo, l’iscrizione in bilancio del credito relativo all’IVA non può ritenersi corretta, in
virtù del fatto che non vi è un vero e proprio debitore.
Da un lato, infatti, il cliente è fallito e abbiamo ormai ritenuto inesigibile il credito; dall’altra non sono
ancora riconosciuti i presupposti per l’esistenza di un credito nei confronti dell’Erario, in quanto, fino a
quando la procedura concorsuale non si conclude, non è possibile emettere una nota di variazione ai fini
IVA.