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DAL 1° OTTOBRE 2014 OBBLIGO DI F24 TELEMATICO ESTESO AI “PRIVATI”

Come previsto dall’art.11 co.2 D.L. n.66/14, dal prossimo 1° ottobre 2014 si estende in modo sensibile l’obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24.

Cos’è un “pagamento telematico”?

Per pagamento telematico si intende il divieto della presentazione cartacea presso gli uffici bancari, e quindi utilizzo dei canali alternativi:

  • · invio del modello tramite Entratel (il canale utilizzato dallo Studio per il pagamento degli F24 dei propri clienti)
  • · invio tramite il canale Fisconline per i contribuente abilitati
  • · pagamento tramite i servizi online del proprio istituto di credito, solo con riferimento agli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate cioè Banche, Poste italiane o agenti della riscossione (servizi di home banking o Cbi).

Come tra un attimo si vedrà, l’obbligo telematico si va ad articolare diversamente a seconda del modello F24 da presentare.

Il nuovo obbligo telematico

Il descritto obbligo, che dal 2006 interessa tutti i soggetti titolari di partita Iva (società, imprese e professionisti), a partire dai pagamenti in scadenza nel mese di ottobre sarà esteso anche ai soggetti non titolari di partita Iva (“privati”). Tale obbligo viene comunque limitato ai modelli F24 che presentano determinate caratteristiche; i modelli F24 dovranno infatti essere presentati:

  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

Seppur non vi sia ancora conferma ufficiale in tal senso, è parere diffuso che le compensazioni vincolate siano solo quelle che si sostanziano in compensazioni “orizzontali” o “esterne” (ossia quando vengono compensati crediti con debiti di natura diversa, es: utilizzo di un credito Iva per compensare una ritenuta), mentre non dovrebbero interessare le compensazioni “verticali” o “interne” (ossia le compensazioni riguardanti lo stesso tributo, es: compensare iva mensile con il credito Iva dell’anno precedente). Sul punto si attende una conferma ufficiale.

Come si può riscontrare, non in tutte le situazioni si può soddisfare il nuovo obbligo tramite l’utilizzo del sistema home banking online, ma quando il modello F24, che presenta compensazioni, è di importo pari a zero (compensazione totale), occorre utilizzare necessariamente Entratel o Fisconline. In tali casi, per i contribuenti:

  • l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il pacchetto software “F24 OnLine”, che è possibile scaricare collegandosi alla sezione “Software” del sito www.agenziaentrate.gov.it; è però necessario dotarsi preventivamente di specifiche credenziali
  • in alternativa, per coloro che non intendono abilitarsi ed utilizzare il sistema Fisconline, lo Studio mette a disposizione il servizio di presentazione del modello tramite il canale Entratel.

Tipo di F24

 

Modalità di presentazione

     
F24 con compensazione a saldo zero

->

  • · Entratel o Fisconline
     
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall’importo) ->
  • · Entratel o Fisconline
  • · Home banking convenzionati
     
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a € 1.000) ->
  • · Libera (anche cartacea)
     
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale superiore a € 1.000) ->
  • · Entratel o Fisconline
  • · Home banking convenzionati
     

 

È quindi importante che tutti i clienti privi di partita Iva, per i quali dal prossimo 1° ottobre scattano i descritti obblighi, provvedano a concordare con lo Studio il canale di pagamento che intendono utilizzare, del caso dando incarico allo Studio di provvedere tramite il flusso telematico di Entratel al pagamento dei modelli F24 alle prescritte scadenze.

Sanzioni

Una osservazione finale riguardante la sanzione applicabile: ad oggi non è del tutto chiaro quale sia la sanzione prevista nel caso di mancato rispetto del canale di pagamento prescritto (ad esempio, pagamento diretto tramite gli sportelli di un istituto di credito anziché utilizzare il canale telematico prescritto secondo le regole sopra indicate).

Malgrado le verifiche in tal senso ad oggi risultano molto rare, si ritiene che la sanzione applicabile dovrebbe essere di € 258 per ciascun modello presentato in violazione delle regole fissate.

Pare quindi oltremodo importante che tutti i clienti dello Studio si organizzino per seguire la modalità di pagamento corretta in relazione alla specifica situazione.

Altri vincoli all’utilizzo in compensazione dei crediti

Si ricorda inoltre che rimangono inalterati tutti gli altri obblighi già previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari:

  • limite di € 5.000 per l’utilizzo in compensazione dei crediti Iva: al superamento di tale importo la compensazione è ammessa a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione della dichiarazione (tale limite si applica, oltre che per il credito risultante dalla dichiarazione annuale, anche per il credito che scaturisce dalla presentazione di un modello TR per l’utilizzo trimestrale del credito). Al superamento di tale limite è sempre necessaria la presentazione tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)
  • limite di € 15.000 per l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari (già previsto a decorrere dal 2010 per i crediti annuali Iva, dal 2014 è stato introdotto anche per gli altri crediti tributari relativi ad imposte dirette, imposte sostitutive e ritenute): oltre tale limite la compensazione è ammessa solo se sulla dichiarazione è presente il visto di conformità

nel caso di debiti tributari iscritti a ruolo per importo complessivamente superiore ad € 1.500, i crediti tributari vantati da contribuente vanno prioritariamente utilizzati per la riduzione di tali debiti a ruolo.