NAPOLI | ROMA | FIRENZE | MILANO | Email: info@studiopennino.eu

La notifica della cartella di pagamento: la procedura

in-arrivo-un-ondata-di-cartelle-pazzeLa notifica della cartella esattoriale è regolata dagli articoli 26 D.P.R. n. 602/73 e 60 del D.P.R. n. 600/73 e si svolge, salvo alcune differenze, secondo le disposizioni contenute negli artt. 137 e segg. del codice di procedura civile. Lo scopo della notifica è di portare il destinatario a conoscenza dell’esistenza e del contenuto di un determinato atto, per garantirgli la possibilità di difendersi in giudizio. Tale aspetto meramente procedurale, in alcune circostanze, al pari degli altri elementi della cartella di pagamento, viene trascurato, nonostante rappresenti un elemento di estrema importanza.
La cartella di pagamento deve essere notificata nel domicilio fiscale del contribuente. Con riferimento al domicilio fiscale, a norma dell’articolo 58 D.P.R. n. 600/73, per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato lo stesso coincide, generalmente, con la residenza risultante dai registri anagrafici. I soggetti non residenti hanno, invece, il domicilio fiscale nel Comune in cui è stato prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui è stato prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani, che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del Tuir hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza nello Stato. Il cittadino può, comunque, eleggere domicilio presso un’altra persona o ufficio, purché tale domicilio ricada comunque nello stesso comune di quello risultante dall’anagrafe. Quando il cittadino ha operato una tale elezione di domicilio, le notifiche possono essere effettuate solo presso quest’ultimo luogo e sono nulle se effettuate presso la residenza anagrafica.
Con riguardo, ai termini di notifica di una cartella di pagamento si ricorda che gli stessi sono differenti, a seconda della modalità di controllo seguita dall’Amministrazione finanziaria (articolo 25 D.P.R. n. 602/73).
Nello specifico, si ricorda che la notifica deve avvenire, a pena di decadenza:
– entro il 31 dicembre del terzo anno (o del quarto anno, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale) successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre), se si tratta di somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (articoli 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72);
– entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, se si tratta di somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del DPR n. 600/73) .
Sotto l’aspetto procedurale si fa presente che coordinando quanto stabilito dall’art. 60 D.P.R. n. 600/73 e le disposizioni del Codice di Procedura Civile, la notifica può avvenire mediante l’intervento dei messi comunali o dei messi autorizzati dall’Ufficio.

Di conseguenza è nulla, per difetto di legittimazione all’espletamento delle funzioni di agente notificatore, la notifica effettuata dal messo comunale:

– in assenza del decreto di nomina del sindaco;

– in mancanza di espressa previsione nello statuto dell’ente, approvato dal Consiglio Comunale (Cass., sentenza n. 2536 del 22 febbraio 2002);

nel caso di incompetenza territoriale (quando, cioè, è sussistente la qualifica legittimante lo svolgimento delle attività dell’agente entro un determinato ambito territoriale, ma la notifica viene eseguita fuori dal territorio del Comune di appartenenza – Cass. sentenza n. 8557 del 28 agosto 1998).

Ancora sotto l’aspetto procedurale e procedendo ad un ulteriore coordinamento di quanto stabilito dall’articolo 60 D.P.R. n. 600/73 e le disposizioni del Codice di Procedura Civile di cui all’art. 138, la notifica può avvenire:

  1. nelle mani proprie del contribuente,
  2. presso il suo domicilio fiscale,
  3. presso il domiciliatario eventualmente indicato,
  4. per mezzo del servizio postale.

Ai sensi del primo comma dell’art. 139, se la notificazione non avviene nel modo previsto dall’art. 138, la stessa deve essere fatta nel Comune di residenza del destinatario “ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio”. Dalla lettura di quanto sopra riportato, quindi, qualora non sia possibile effettuare la notifica in mani proprie, l’art. 139 c.p.c. prevede un ordine successivo per ricercare il destinatario. In particolare, l’agente notificatore deve ricercare il contribuente:

  1. nella casa di abitazione;
  2. dove ha l’ufficio;
  3. nel luogo ove svolge la propria attività (art. 139 co. 1 c.p.c.).

Il secondo comma dello stesso articolo 139 c.p.c. stabilisce che, ove il destinatario non venga rinvenuto, la notifica può essere eseguita mediante consegna della copia dell’atto (rectius, in virtù della previsione generale di cui al terzo comma dell’art. 137 c.p.c., di una busta chiusa e sigillata contenente copia dell’atto), in primis, a una persona di famiglia o addetta alla casa (o all’ufficio o all’azienda), purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

Su tale concetto la Corte di Cassazione si è espressa con innumerevoli sentenze, infatti, “legittimato a ricevere la notifica è ogni soggetto che sia “in rapporto personale o di interessi tale da far escludere la eccezionalità o la mera occasionalità della sua presenza nella casa e da rendere certo, secondo un giudizio di normalità, che una volta assunto l’incarico di trasmettere l’atto ricevuto alla persona alla quale è destinato, lo esegua effettivamente e fedelmente in tempi e modi adeguati a realizzare lo scopo della notificazione” (Cass. 13.4.2005 n. 7706, Cass. 12.5.2009 n. 10955, Cass. 7.6.2012 n. 9277 e Cass. 3.10.2012 n. 16817). L’agente notificatore deve, in linea di principio, affidarsi alle dichiarazioni rese dalla persona “addetta alla casa”, in quanto sarà onere della controparte dimostrare l’occasionalità del consegnatario nel luogo della sua residenza (Cass. 26.10.2006 n. 23028). Per questo motivo, è illegittima la notifica nelle mani della “coinquilina”, in quanto soggetto che, pur coabitando con il notificatario, non è “addetto alla casa”, per cui non opera la presunzione di consegna dell’atto (Cass. 6.2.2014 n. 2705).