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Ufficiale la proroga al 9 marzo per l’opposizione all’uso dei dati sanitari

Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di ieri, è stata ufficializzata la proroga al 9 marzo 2016 del termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2015 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, come anticipato dal comunicato stampa dello scorso 21 gennaio.

Modificando quanto previsto dal provvedimento del 31 luglio 2015 n. 103408, nel periodo dal 10 febbraio al 9 marzo prossimi gli assistiti potranno quindi esercitare la propria opposizione all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate, da parte del Sistema tessera sanitaria, in relazione ad ogni singola voce, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema TS (www.sistemats.it).

Di conseguenza, viene stabilito che il Sistema tessera sanitaria, a partire dal 10 marzo 2016, metta a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte degli assistiti.

Con il comunicato stampa dello scorso 21 gennaio, è stata infatti annunciata la proroga dal 31 gennaio al 9 febbraio 2016 del termine per inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie del 2015, da parte: – degli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; – delle ASL, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari, delle farmacie pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale, delle strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e degli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari.

Rinvio al 9 febbraio da formalizzare con un decreto del MEF

Tale proroga dovrà però essere formalizzata da un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, che modifichi il decreto del 31 luglio 2015.

Sulla raccolta dei dati relativi alle spese sanitarie è intervenuto anche il Garante Privacy che, stando a quanto riportato ieri da QS – Quotidiano Sanità (www.quotidianosanita.it), ha inviato a medici e farmacie una lettera con alcuni chiarimenti, chiedendone la massima diffusione. In considerazione della delicatezza dei dati trattati, il Garante, in accordo con MEF e Agenzia, ha individuato specifiche cautele, ricordando prima di tutto che l’assistito può chiedere, a chi eroga il servizio sanitario, di non trasmettere i dati della singola spesa al Ministero o, se già trasmessi, ottenere la cancellazione anche di singole spese.

A tal fine, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, l’assistito può opporsi alla trasmissione dei dati al momento dell’erogazione della prestazione chiedendo oralmente a medico o struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione deve essere conservata anche da medico/struttura sanitaria.

Limitatamente all’anno d’imposta 2015 l’opposizione può essere esercitata fino al 31 gennaio 2016 richiedendo all’Agenzia la cancellazione di una o più macro tipologie di spesa dal Sistema TS. Inoltre – spiega il Garante –, dal 10 febbraio al 9 marzo 2016, come ufficializzato ieri dall’Agenzia, e, in seguito, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, l’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie trasmesse accedendo all’area autenticata del Sistema TS e opporsi alla messa a disposizione anche di singole spese all’Agenzia, richiedendone la cancellazione.

Il Garante puntualizza infine che l’Agenzia non può accedere al dettaglio delle singole spese degli assistiti, ma solo a dati automaticamente aggregati dal MEF in base alle predefinite macro tipologie di spesa. Gli intermediari abilitati (professionisti e CAF), previa delega, possono poi accedere unicamente al totale delle spese sanitarie detraibili. La consultazione in chiaro delle voci relative alle singole spese sanitarie sostenute è quindi consentita solo all’assistito sul sito del Sistema TS.