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 IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizziamo il credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese in beni strumentali nuovi rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, introdotto dal Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014), convertito nella Legge n. 116 dell’11.08.2014.

Il Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014), convertito nella Legge n. 116 dell’11.08.2014, ha previsto, all’art. 18, il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese in beni strumentali nuovi rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute dal 25.06.2014 al 30.06.2015 “in eccedenza” rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali agevolabili compresi nella divisione 28 realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti.

Il costo unitario dell’investimento deve essere pari o superiore a € 10.000.

Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizziamo l’agevolazione, che presenta alcune analogie con le agevolazioni Tremonti, Tremonti-bis e Tremonti-ter, sebbene sia differente per diversi aspetti.

 

 

Indice delle domande

 

  1. Quali soggetti possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi?
  2. Quali investimenti sono oggetto dell’agevolazione prevista dal Decreto Competitività?
  3. L’impresa che intende fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali deve esercitare un’attività economica rientrante nella divisione 28 della tabella Ateco 2007?
  4. In che misura spetta il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali?
  5. Come viene calcolata la media degli investimenti in beni strumentali degli ultimi 5 anni, in modo da calcolare poi il credito d’imposta del 15% sulla parte eccedente tale media?
  6. Come viene utilizzato il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali previsto dal decreto Competitività?
  7. Quali sono le cause di decadenza dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi?
  8. Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi previsto dal Decreto Competitività è cumulabile con altre agevolazioni?

 

 

 

Domande e risposte

 

D.1 Quali soggetti possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi?

 

R.1 Possono fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi i soggetti titolari di reddito d’impresa (quindi, non i lavoratori autonomi) che effettuano, nel periodo di tempo che va dal 25.06.2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2014) fino al 30.06.2015, investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese che, alla data del 25.06.2014, hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni, oppure iniziano l’attività dal 26.06.2014.

Il comma 5 dell’art. 18 del D.L. n. 91/2014 stabilisce che i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro individuate dal D. Lgs. n. 334/1999, come modificato dal D. Lgs. n. 238/2005, possono usufruire del credito d’imposta solo se sono in grado di documentare  l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previsti dal decreto stesso.

 

 

D.2 Quali investimenti sono oggetto dell’agevolazione prevista dal Decreto Competitività?

 

R.2 Si usufruisce del credito d’imposta previsto dall’art. 18 del D.L. n. 91/2014 per gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007.

Si tratta per lo più di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente e termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione (sono esclusi, quindi, gli immobili e le autovetture):

 

28.1 Macchine di impiego generale
28.11.11 motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12 pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20 turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00 apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00 altre pompe e compressori
28.14.00 altri rubinetti e valvole
28.15.10 organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20 cuscinetti a sfere
28.2 Altre macchine di impiego generale
28.21.10 forni, fornaci e bruciatori
28.21.21 caldaie per riscaldamento
28.21.29 altri sistemi per riscaldamento
28.22.01 ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02 gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03 carriole
28.22.09 altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01 cartucce toner
28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00 utensili portatili a motore
28.25.00 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;  condizionatori domestici fissi
28.29.10 bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20 macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30 macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91 apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92 macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93 livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99 altro materiale meccanico e altre macchine di impiego generale n.c.a.
28.3 Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
28.30.10 trattori agricoli
28.30.90 altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.4 Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili
28.41.00 macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01 macchine per la galvanostegia
28.49.09 altre macchine utensili (incluse parti e accessori) n.c.a.
28.9 Altre macchine per impieghi speciali
28.91.00 macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01 macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09 altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00 macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94.10 macchine tessili, macchine e impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20 macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30 apparecchiature e macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00 macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00 macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10 macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20 robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30 apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91 apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92 giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93 apparecchiature per l’allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99 altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e accessori)

 

Si evidenzia che il bene oggetto dell’agevolazione deve essere nuovo (quindi, non usato) e strumentale all’attività dell’impresa.

Inoltre, l’investimento per ogni singolo bene deve essere superiore a € 10.000.

 

 

D.3 L’impresa che intende fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali deve esercitare un’attività economica rientrante nella divisione 28 della tabella Ateco 2007?

 

R.3 No. La tabella ATECO 2007, divisione 28, va utilizzata solo per individuare i beni oggetto di investimento agevolabile e non anche ai fini dell’individuazione del settore produttivo di appartenenza del soggetto interessato, il quale può anche esercitare un’attività economica non rientrante nella divisione 28 della tabella ATECO 2007.

 

 

D.4 In che misura spetta il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali?

 

R.4 Il credito d’imposta previsto dal Decreto Competitività per investimenti in beni strumentali nuovi spetta nella misura del 15% delle spese sostenute “in eccedenza” rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali agevolabili compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

In particolare, gli investimenti realizzati nel periodo 25.06.2014 – 30.06.2015, vanno confrontati con la media dei 5 periodi d’imposta precedenti e sull’eccedenza spetta il credito d’imposta del 15%.

Si evidenzia come dal calcolo della media vanno esclusi i beni strumentali diversi da quelli appartenenti alla divisione 28 della Tabella Ateco 2007, chiarimento questo già fornito in passato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 90/E/2001 in relazione alla vecchia “agevolazione Tremonti” di cui all’art. 4, Legge n. 383/2001 (Tremonti-bis).

 

 

D.5 Come viene calcolata la media degli investimenti in beni strumentali degli ultimi 5 anni, in modo da calcolare poi il credito d’imposta del 15% sulla parte eccedente tale media?

 

R.5 Come precisato nella Circolare n. 90/E/2001 in relazione alla vecchia “agevolazione Tremonti” , il calcolo della media è “mobile”, nel senso che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:

¨     per gli investimenti realizzati nel periodo 25.06.2014 – 31.12.2014, va considerato il quinquennio 2009-2013;

¨     per gli investimenti realizzati nel periodo 01.01.2015 – 30.06.2015, va considerato il quinquennio 2010-2014.

Premesso questo, a seconda della data in cui i soggetti beneficiari risultano in attività è possibile distinguere le seguenti casistiche:

¨        imprese già attive alla data del 25.06.2014 da almeno 5 anni: il credito d’imposta è calcolato tenendo conto della media degli investimenti dei 5 periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il credito d’imposta per il 2014 è determinato nel seguente modo:

 

 

 

 

 

 

 

 

¨        imprese già attive alla data del 25.06.2014 ma da meno di 5 anni: il credito d’imposta è calcolato con le stesse modalità previste per le imprese attive da almeno 5 anni, ma tenendo conto della media degli investimenti effettuati nei periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 25.06.2014. Ad esempio, nel caso di un’impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che ha iniziato l’attività il 1° gennaio 2011, il credito d’imposta per il 2014 è determinato nel seguente modo:

 

 

 

 

 

 

 

 

¨        imprese costituite dal 26.06.2014: si apllica l’interpretazione contenuta nella Circolare n. 90/E/2001 in base alla quale tali soggetti potranno usufruire dell’agevolazione anche per il primo periodo d’imposta, nonostante non esista un periodo precedente con cui effettuare il confronto. Il credito d’imposta va determinato con riguardo agli investimenti effettuati nel periodo “agevolato”, cioè il credito è pari al 15% dell’intero ammontare degli investimenti realizzati nel periodo 26.06.2014 – 30.06.2015. Ad esempio, per un’impresa costituita il 20.07.2014, il credito d’imposta per il 2014 è così determinato:

 

 

 

 

 

 

 

 

D.6 Come viene utilizzato il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali previsto dal decreto Competitività?

 

R.6 Il credito d’imposta va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

La prima quota annuale é utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui é stato effettuato l’investimento, per cui:

¨                    per gli investimenti effettuati nel periodo 25.06.2014 – 31.12.2014, il credito d’imposta è utilizzato:

ü   dal 01.01.2016 per 1/3;

ü   dal 01.01.2017 per 1/3;

ü   dal 01.01.2018 per 1/3;

¨                    per gli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2015 – 30.06.2015, il credito d’imposta è utilizzato:

ü   dal 01.01.2017 per 1/3;

ü   dal 01.01.2018 per 1/3;

ü   dal 01.01.2019 per 1/3.

Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito é utilizzato, ma non é soggetto al limite annuale di € 250.000 previsto dall’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU.

Inoltre, il credito d’imposta:

¨        non rileva ai fini Irpef/Ires/Irap;

¨        non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt.  61 e 109, comma 5, del TUIR.

 

 

D.7 Quali sono le cause di decadenza dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi?

 

R.7 Il credito d’imposta viene revocato se:

¨        l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;

¨        se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (termine per l’accertamento di cui all’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973), in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.

Nel caso in cui venga verificata, a seguito di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’indebita fruizione (anche parziale) del credito d’imposta, questo va restituito, maggiorato di interessi e sanzioni, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si è verificata la causa di decadenza.

 

 

 

D.8 Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi previsto dal Decreto Competitività è cumulabile con altre agevolazioni?

 

R.8  L’art. 18 del Decreto competitività non si esprime sul divieto di cumulo dell’agevolazione in esame con altre agevolazioni, pertanto si può ritenere applicabile il principio generale espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 44/E/2009 in occasione della “Tremonti-ter” (art. 5, D.L. n. 78/2009) in base al quale tale agevolazione era cumulabile con altre agevolazioni salvo espressa esclusione da parte di queste ultime.

Il credito in esame risulta cumulabile con l’agevolazione c.d. “Nuova Sabatini” (art. 2, D.L. n. 69/2013 – Decreto del fare), che riconosce alle PMI la possibilità di accedere ad un contributo in conto esercizio a parziale copertura degli interessi sul finanziamento contratto per l’acquisto di beni strumentali.